Revisioni trattori agricoli a ruote veloci T1b, T2b, T3b, T4b e T5
Il Decreto Dirigenziale prot.494 del 25-11-2025 stabilisce le scadenze e le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei Trattori Agricoli a Ruote di tipo Veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, omologati con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h circolanti sulle strade pubbliche.
Le scadenze valide dal 1 febbraio 2026:
Entro il 30 giugno 2026 dovranno essere sottoposti ai suddetti controlli tecnici i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Entro il 31 dicembre 2026 i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Dal 1° gennaio 2027 il calendario dei controlli tecnici seguirà lo schema generale, quinto anno dalla prima immatricolazione e poi ogni due anni.
Come fare la revisione:
La revisione verrà svolta come quella per i mezzi oltre i 35 q.li, sarà necessario contattare la nostra agenzia per effettuare la prenotazione della revisione.
Per tutte le altre Macchine Agricole ed Operatrici
E' stato emanato il D.M. del 20 maggio 2015 riguardo la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (15A04679) (GU Serie Generale n.149 del 30-6-2015).
Macchine agricole
Articolo 1 – “È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Macchine agricole)”.
Le macchine citate sono:
a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza”.
Macchine operatrici
Articolo 2 .- “È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all’art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Macchine operatrici Ndr), di seguito specificate:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose”.
Tempi revisione
L’articolo 6 del decreto ora pubblicato in GU stabilisce tempi differenti per le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione indicate negli articoli 1 e 2. Le macchine citate nell’articolo 1 comma 1 lettera a, ovvero “a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni” “sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto”.
In sintesi:
Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione, calendario da definire.
Le macchine da articolo 1 comma b e c, ovvero:
“b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza”, dovranno essere sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2017.
Infine le macchine operatrici, da articolo 2 del decreto, sono sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2018, da definire.
Modalità della visita
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della visita di revisione, sono gli articoli 3 e 4 del decreto a stabilire rispettivamente la “Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 111 (Macchine agricole in circolazione Ndr) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″ e la “Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 114 (Circolazione macchine operatrici Ndr) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
L’articolo 3 inerente le macchine agricole, indica al comma 5 come “Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione”.



