Cronotachigrafo

Cronotachigrafo analogico

Cronotachigrafo digitale

La Commissione Europea, con i regolamenti CEE 2135/98 e CE 1360/2002, ha stabilito che, per quanto riguarda l’autotrasporto, i cronotachigrafi digitali devono sostituire gli attuali cronotachigrafi dotati di fogli di registrazione cartacei (analogici) Dal 1 maggio 2006 tutti i veicoli commerciali e industriali di massa superiore a 3,5 t. - siano essi adibiti al trasporto di merci o di persone - di nuova immatricolazione devono essere dotati di cronotachigrafo digitale; inoltre, per gli automezzi adibiti al trasporto di merci superiore alle 12 tonnellate e quelli adibiti al trasporto di persone superiore alle 10 tonnellate immatricolati dopo il 1° gennaio 1996, nel caso fosse necessario sostituire il vecchio apparecchio quello nuovo dovrà essere di tipo digitale. In tale contesto la legge, in accordo con la normativa europea, ha quindi stabilito le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione, taratura, riparazione dei cronotachigrafi digitali; oltre alle case costruttrici di veicoli industriali e dei cronotachigrafi stessi, possono essere autorizzate anche le officine di riparazione di veicoli industriali.

I SOGGETTI INTERESSATI

Per quanto riguarda l’obbligo di avere installato un cronotachigrafo non cambia niente rispetto al passato. Sono tuttora in vigore le disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 3820/85, e cioè:

- tutti i veicoli adibiti al trasporto su strada di merci con portata massima superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati a partire dal 01.01.2006;

- tutti i veicoli per il trasporto di persone con capienza superiore ai 9 posti, immatricolati a partire dal 01.01.2006.

I SOGGETTI ESENTATI

Sono tuttora esentati dall’obbligo di usare i cronotachigrafi i veicoli di cui all’art. 4 ed art. 14, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 3820/85 e successive modificazioni:

- veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;

- veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;

- veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;

-veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

-veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o rivecenti di televisione o radio;

- veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;

-veicoli speciali adibiti ad usi medici; veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; carri attrezzi;

-veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

- veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato;

-veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale.

SCADENZA

In merito all'articolo n°11del D.L del 9 febbraio 2012 comma 9:

Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TIPI DI CARTE TACHIGRAFICHE

Esistono 4 tipologie di carte tachigrafiche:

Carta conducente

Carta personale del conducente, di colore bianco Registra i tempi di guida e di riposo È personalizzata con la foto, la firma e i dati anagrafici del conducente È rilasciata dalla nazione di residenza Ha durata 5 anni La richiesta deve essere presentata con apposito modello.

Carta azienda

Carta dell’azienda proprietaria dei veicoli, di colore giallo Accede ai cronotachigrafi installati sui propri mezzi È personalizzata con i dati dell’azienda È rilasciata dalla nazione dove l’azienda ha sede legale Ha durata 5 anni La richiesta deve essere presentata con apposito modello.

Carta officina

Carta dell’officina autorizzata a operare su cronotachigrafi digitali, di colore rosso È utilizzata per l’installazione, l’attivazione, la calibrature e la manutenzione dei cronotachigrafi.

È personalizzata con i dati dell’officina e del responsabile tecnico È rilasciata dalla nazione che ha autorizzato l’officina Insieme alla carta è rilasciato un codice PIN Ha durata 1 anno La richiesta deve essere presentata con apposito modello.

Carta controllo

Carta per le forze dell’ordine, di colore blu È utilizzata per effettuare i controlli su cronotachigrafi digitali e accedere ai dati registrati È personalizzata con il nome dell’Organo di controllo Ha durata 5 anni La richiesta deve essere presentata con apposito modello.